Repertorio n. 44399 - Raccolta n. 18451
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il dodici ottobre duemilaventi.
In Bagnolo Mella, via XXVI Aprile n. 48.
Alle ore diciannove e minuti cinquanta.
Innanzi a me Dott. Mario Fernandes, notaio in Bagnolo Mella, con studio alla Via Marconi n. 7, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Brescia si è costituito:
MAGGIONI ERMANNO DOMENICO, nato a Leno il 20 marzo 1960, con domicilio in Leno, via Manzoni n. 85, Codice Fiscale: MGGRNN60C20E526Q;
in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:
"BAGNOLO SOCCORSO ONLUS", con sede in Bagnolo Mella, via Pietro Nenni n. 14, Codice Fiscale n. 97006550178, indirizzo p.e.c.: bagnolosoccorso0pcert.postecert.it,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, con i poteri di cui infra.
Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea straordinaria della detta associazione per discutere e deliberare sul seguente:
"ORDINE DEL GIORNO"
1. adeguamento alla cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" di cui al D. Lgs. 117/2017 ed approvazione del nuovo statuto dell'associazione, con totale riformulazione dello stesso con riferimento alle norme, sia derogabili che inderogabili, introdotte da detto D. Lgs. 117/2017 e con particolare riguardo alle discipline delle finalità e delle attività di interesse generale, dell'ammissione, dell'adesione e delle attività di volontariato, della perdita della qualità di associato, dei volontari e delle assicurazioni obbligatorie, degli organi dell'associazione - composizione del1'Assemblea, convocazione e deleghe, dell'assemblea ordinaria, dell'assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Segretario del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti, delle risorse economiche, del patrimonio, dei contributi e delle convenzioni, del bilancio, degli avanzi di gestione, dei libri obbligatori, dello scioglimento, della clausola compromissoria e del rinvio ed alla disciplina transitoria;
2. varie ed eventuali;
ed invita me Notaio a dare atto delle risultanze assembleari. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto dell'associazione il costituito MAGGIORI ERMANNO DOMENICO il quale constata:
- che l'assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi di legge e del vigente statuto dell'associazione mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti:
sé medesimo quale Presidente nonché CALZONI PRIMO quale Vice Presidente, e CHERUBINI ANGELO quali Consiglieri; i Consiglieri SPINELLI STEFANIA (Segretario), SERANA DANILO e VITALI LORETTA sono assenti ma informati sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che sono presenti in proprio e per delega numero 64 (sessantaquattro) associati sul totale di numero 91 (novantuno) attualmente iscritti all'associazione;
(le deleghe restano acquisite agli atti dell'associazione);
- che ad oggi non risulta nominato il collegio dei revisori;
- che quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.
Prendendo la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno il costituito Presidente espone all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alla cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" di cui al D. Lgs. 117/2017 anche al fine di ottenere l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quando lo stesso diventerà operativo. Il Presidente continua precisando che, viste le innovazioni legislative che detta riforma ha introdotto, si potrà anche modificare detto statuto in maniera tale d renderlo più aderente alle esigenze dell'associazione stessa. A tale scopo, quindi, illustra all'assemblea lo statuto che intende proporre, precisando che la nuova denominazione dell'associazione sarà "Bagnolo Soccorso O.D.V." mentre resterà invariata la sede della stessa che, per quanto possa occorrere, si precisa essere in Comune di Bagnolo Mella (Bs) via Pietro Nenni n. 14 e spiegando agli intervenuti le modi iche che possono essere introdotte e che non solo adeguano lo statuto alla nuova normativa, ma introducono in esso anche modifiche facoltative che possono soddisfare le esigenze dell'associazione con particolare riguardo alle discipline delle finalità e delle attività di interesse generale, dell'ammissione, dell'adesione e delle attività di volontariato, della perdita della qualità di associato, dei volontari e delle assicurazioni obbligatorie, degli organi dell'associazione - composizione dell'Assemblea, convocazione e deleghe, dell'assemblea ordinaria, dell'assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Segretario del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti, delle risorse economiche, del patrimonio, dei contributi e delle convenzioni, del bilancio, degli avanzi di gestione, dei libri obbligatori, dello scioglimento, della clausola compromissoria e del rinvio ed alla disciplina transitoria.
Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti approva quanto proposto dal Presidente e
DELIBERA
- di aggiornare lo statuto dell'associazione in coerenza alla normativa contenuta nella cosiddetta "Riforma del Terzo Settore" di cui al D. Lgs. 117/2017 introducendo in tale statuto modifiche arche solo consentite da detta disposizione legislativa che, però, sono rispondenti alle esigenze dell'associazione, con particolare riguardo alle discipline delle finalità e delle attività di interesse generale, dell'ammissione, dell'adesione e delle attività di volontariato, della perdita della qualità di associato, dei volontari e delle assicurazioni obbligatorie, degli organi dell'associazione - composizione dell'Asserblea, convocazione e deleghe, dell'assemblea ordinaria, dell'assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Segretario del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti, delle risorse economiche, del patrimonio, dei contributi e delle convenzioni, del bilancio, degli avanzi di gestione, dei libri obbligatori, dello scioglimento, della clausola compromissoria e del rinvio ed alla disciplina transitoria e, quindi, precisando che la nuova denominazione dell'associazione sarà "Bagnolo Soccorso O.D.V." mentre resterà invariata la sede della stessa che, per quanto possa occorrere, si precisa essere in Comune di Bagnolo Mella (BS) via Pietro Nenni n. 14,
di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che qui di seguito si riporta:
STATUTO
Articolo 1: Costituzione
È costituita con sede in Bagnolo Mella (BS) l'Organizzazione di Volontariato denominata
"Bagnolo Soccorso O.D.V."
L'Organizzazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Essa potrà istituire, su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. In ottemperanza al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore", (C.T.S.) e del Decreto Regionale del 19 marzo 2019 n. 3662, l’associazione adotta le disposizioni statutarie "inderogabili" sancite dai decreti sopra citati e cancella quelle non compatibili con gli stessi.
Articolo 2: Statuto ed elementi giuridici
L'Associazione "Bagnolo Soccorso O.D.V." è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L'associazione "Bagnolo Soccorso O.D.V." è costituita aqli effetti giuridici come Ente del Terzo Settore (E.T.S.) iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) nella sezione a) Organizzazioni Di Volontariato (O.D.V.). Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria, costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni saranno validate con la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.
Articolo 3: Scopo e finalità
L'associazione fonda la propria struttura organizzativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettere b) e c), del C.T.S..
Si avvale principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti aqli Enti associativi che vi hanno aderito. A titolo meramente esemplificativo dette attività prevalenti sono quelle di seguito elencate:
a) interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto di feriti, di infermi e di portatori di disabilità;
b) servizi e prestazioni sociali e sociosanitarie per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, siano questi ospitati nei luoghi di cura e ricovero o al proprio domicilio;
c) partecipazione ad opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e/o calamità naturali, sia in ambito locale che nazionale;
d) promozione di iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché attività di informazione culturali di interesse sociale con finalità educative. L’associazione può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, purché connesse o accessorie, poiché integrative delle stesse.
Articolo 4: Entrate e assenza di scopo di lucro
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, se anch'essi associati; anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entrate dell’associazione "Bagnolo Soccorso C.D.V." sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione degli associati e dalle eventuali quote annuali;
b) da contributi privati;
c) da entrate derivanti da attività finalizzate alla raccolta fondi;
d) da contributi di enti pubblici;
e) da donazioni e lasciti testamentari;
f) da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
g) da attività produttive e commerciali marginali;
h) da ogni altro tipo di entrata.
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione delle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
a) proventi derivanti dalla cessione di beni e prestazione di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante la partecipazione ad iniziative altrui anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
Articolo 5: Il Volontario
L'associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, prevalentemente dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza scopo di lucro, anche indiretto. Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dai beneficiati. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 comma 3 del C.T.S. L'associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'associazione "Bagnolo Soccorso O.D.V." iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualifica di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con l'associazione di cui il volontario é socio o associato, o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
Articolo 6: Diritti ed obblighi degli associati
Gli associati hanno diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) esaminare i libri sociali;
c) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l'andamento.
d) frequentare i locali dell'associazione;
e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l'obbligo di:
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7: Ammissione, adesione, perdita qualifica di socio
Possono aderire all’Associazione, versando l'eventuale quota associativa, tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante: la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti, esso dovrà provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento, termine oltre il quale la domanda si intende accolta. Le domande rigettate dovranno essere comunicate in forma scritta entro sessanta giorni al richiedente motivandone le ragioni. Il richiedente rigettato, entro sessanta giorni, ha facoltà di richiedere che sul provvedimento si pronunci l'assemblea dei soci nella prima convocazione utile. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di recesso. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo, escludendo pertanto ogni forma di limitazione della partecipazione alla vita associativa. La perdita della qualifica di socio avviene per:
a) decesso;
b) recesso, che deve avvenire tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica;
c) esclusione, che avviene a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'assemblea degli associati.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno dalla notifica della stessa, la quale deve essere corredata dalle motivazioni per le quali è stata deliberata. L'esclusione può avvenire in presenza di:
a) inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa;
b) violazione del presente statuto e dei regolamenti;
c) altri gravi motivi debitamente verificati e valutati dal Consiglio Direttivo. L'escluso può opporsi al provvedimento appellandosi al collegio arbitrale.
Il provvedimento rimane sospeso fino al pronunciamento del collegio arbitrale stesso.
Articolo 8: Organi dell'associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l'assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’organo di controllo se costituito;
d) il revisore legale dei conti quando ne ricorrono i presupposti di legge.
Articolo 9: L'Assemblea degli aderenti
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’assemblea si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio che deve avvenire entro il 30 di giugno. Essa è presieduta dal Presidente dell’associazione, o in sua assenza da un socio nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’associazione convoca l'assemblea a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta contenente: l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire tramite avviso affisso all'interno della sede o anche spedita via posta, oppure notificata tramite posta elettronica certificata o altri mezzi, assicurandosi che questa venga recapitata a chi ha il diritto a parteciparvi almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La comunicazione deve essere recapitata anche ai componenti l'organo di controllo, se costituito, al revisore legale dei conti quando nominato, nonché al Direttore Sanitario. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore fino ad un massimo di 3 deleghe. L’assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
Gli ambiti di delibera di seguito elencati sono di competenza inderogabile dell'assemblea, la quale:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) approva il bilancio sociale;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sull'esclusione degli associati;
e) delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
f) delibera l’approvazione dei regolamenti interni e la loro eventuale modifica;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti con diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto che non può essere espresso per corrispondenza. L'assemblea in riunione straordinaria può, con il voto espresso a maggioranza dei presenti, revocare il presidente, i consiglieri, i componenti l'organo di controllo, se costituito, il revisore legale dei conti quando nominato.
Articolo 10: Il Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che deve essere composto in numero dispari da tre a nove membri eletti dall’assemblea tra gli aderenti e dura in carica per tre anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere gli subentrerà, per il mandato residuo, il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare ira ordine al compimento degli atti fondamentali della vita dell’associazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano per età. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso inoltre procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea.
Articolo 11: Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri neoeletti nella prima riunione convocata dal consigliere più anziano per età. Questa deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale che ha gestito e certificato la regolarità delle votazioni. Nella prima riunione devono essere nominati: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario dell'associazione. Il Presidente dura in carica tre anni, é il legale rappresentante dell'associazione e ne ha i poteri di firma. Il Presidente in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Articolo 12: Il Vice presidente
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ogni qual volta questi ne sia impedito, esclusa la facoltà di prendere provvedimenti verso terzi, che gli verrà attribuita esclusivamente attraverso delega del consiglio direttivo.
Articolo 13: Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci, coadiuva il Presidente nella stesura ed attuazione delle deliberazioni.
Articolo 14: Il Tesoriere
Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto tra i soci o non soci, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico, predispone dal punto di vista tecnico il bilancio di previsione.
Articolo 15: L'Organo di controllo
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’Articolo 30 del C.T.S., l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo composto da tre membri scelti fra i soci o non soci, dei quali almeno uno abbia i requisiti richiesti dall’Articolo 2397 comma 2 del Codice Civile. Ad esso verranno attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’Articolo 30, comma 6 del C.T.S. L'obbligo della costituzione di tale organismo cessa se per due esercizi consecutivi tali parametri non vengono superati. Nel caso si vengano a determinare le condizioni previste dall'articolo 31 comma 1 del C.T.S., si dovrà procedere alla nomina, sempre tramite deliberazione assembleare, di un revisore legale dei conti; a questi verranno attribuiti i compiti e le funzioni fino a quel momento esercitate dall'organo di controllo, il quale cesserà la propria attività. In alternativa ai commi precedenti, l'assemblea può demandare il controllo legale dei conti alla rete associativa alla quale l’associazione aderisce. Sia i componenti l’organo di controllo, che il revisore legale dei conti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed all'assemblea dei soci, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Articolo 16: Il Direttore Sanitario
E' conferito, con nomina del Consiglio Direttivo, l'incarico di Direttore Sanitario ad un medico chirurgo con funzioni di verifica dell'idoneità dei volontari allo svolgimento delle mansioni loro attribuite, delle eventuali indagini sanitarie da effettuare per la valutazione di detta idoneità, della prescrizione di limitazioni o divieti allo svolgimento di determinate mansioni, o altro ancora, utile a tutelare la salute dei volontari e la responsabilità oggettiva dell'associazione. Ii Direttore Sanitario ha competenza anche in materia di formazione ed aggiornamento dei volontari, equipaggiamento sanitario, procedure di esecuzione dei servizi. Il Direttore Sanitario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Articolo 17: Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione soro elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa che è consultabile da tutti gli aderenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18: Erogazioni donazioni lasciti
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità ed i legati che abbiano un valore pari o superiore ad €10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) sorso accettati dall'assemblea dei soci con beneficio di inventario. La stessa ne decide la destinazione in armonia con le finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto. L’associazione può possedere ed acquistare beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili. I beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere conferiti in comodato d'uso all’associazione.
Articolo 19: Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio finanziario dell'associazione “Bagnolo Soccorso O.D.V.” comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto: il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell'anno successivo. Entro il 23 di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla normativa vigente. Nella medesima circostanza verrà approvata anche la proposta del bilancio di previsione per l'anno in corso. Le proposte di bilancio dovranno essere sottoposte all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire entro il 30 di giugno. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea addetta all’approvazione degli stessi, rimanendo a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla consultazione ed eventualmente chiederne copia. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione.
Articolo 20: Libri sociali obbligatori
In adempimento a quanto disposto dall'articolo 15 del C.T.S., l’associazione deve tenere presso la propria sede sociale i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle riunioni dell’Organo di Controllo o di altri eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) - b) - c) sono tenuti dall'organo amministrativo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno il diritto alla consultazione dei libri sociali previa richiesta scritta, da inoltrare al Presidente, il quale disporrà le modalità per la loro consultazione.
Articolo 21: Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per le malattie contratte e/o gli infortuni incorsi durante il servizio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Articolo 22: Modifica dello statuto
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti all'associazione. Le modifiche potranno essere approvate adottando le modalità stabilite dall'articolo 2 del presente statuto.
Articolo 23: Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e gli Organi dell’Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri cosi eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 24: Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L'assemblea, riunita in seduta straordinaria, delibera altresì sulle decisioni inerenti allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione tramite votazione con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aderenti. Tali operazioni devono avvenire secondo le modalità di cui all’articolo 42 bis del C.C.. In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione dell’organizzazione di volontariato i beni che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del "Codice del Terzo Settore". L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati.
Articolo 25: Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche, in quanto compatibili con il Codice Civile.
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 62 del D. Lgs. 117/2017.
Le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Poiché non vi è altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore venti e minuti quarantacinque.
Del presente verbale in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro fogli per dodici facciate oltre la presente ho davo lettura al costituito che lo approva.
MAGGIONI ERMANNO DOMENICO - MARIO FERNANDES NOTAIO
BAGNOLO MELLA, VIA MARCONI N.7, 28 ottobre 2020.
Repertorio n. 45817 - Raccolta n. 19587
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il trenta maggio duemilaventidue.
In Bagnolo Mella, via Pietro Nenni n. 14.
Alle ore diciotto e minuti trenta.
Innanzi a me Dott. Mario Fernandes, notaio in Bagnolo Mella, con studio alla Via Marconi n. 7, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Brescia si è costituito:
SCALVINI LUCA GIUSEPPE, nato a Brescia il 18 marzo 1965, con domicilio in Azzano Mella, via Marconi n. 14, Codice Fiscale: SCLLGS65C18B157A,
in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:
"BAGNOLO SOCCORSO O.D.V.", con sede in Bagnolo Mella, via Pietro Nenni n. 14, Codice Fiscale n. 97006550178, indirizzo p.e.c.: bagnolosoccorso@pcert.postecert.it,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, con i poteri di cui infra.
Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea straordinaria della detta associazione per discutere e deliberare sul seguente:
"ORDINE DEL GIORNO"
1) Approvazione delle disposizioni intese ad integrare e/o apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, approvato in data 12 ottobre 2020, in ottemperanza alle recenti normative relative agli enti del Terzo settore;
2) varie ed eventuali;
ed invita me Notaio a dare atto delle risultanze assembleari. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto dell'associazione il costituito SCALVINI LUCA GIUSEPPE il quale constata:
- che l'assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi di legge e del vigente statuto dell'associazione mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti:
sé medesimo quale Presidente nonché Scalvini Sofia, Calzoni Primo e Molteni Maurizio, Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri Serana Danilo, Cappalunga Cristian e Maggioni Ermanno;
- che sono presenti in proprio e per delega numero 44 (quarantaquattro) associati sul totale di numero 96 (novantasei) attualmente iscritti all'associazione;
(le deleghe restano acquisite agli atti dell'associazione);
- che ad oggi non risulta nominato il collegio dei revisori;
- che quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.
Prendendo la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno il costituito Presidente espone all'assemblea la necessità di approvare le disposizioni intese ad integrare e/o apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, già approvato in data 12 ottobre 2020, in ottemperanza alle recenti normative relative agli enti del Terzo settore con particolare riferimento all'estensione del voto attivo e passivo a tutti gli associati con conseguente rimozione dagli articoli 7 e 9 del vigente statuto del termine "maggiorenni"; nonché alla modifica del funzionamento dell'organo di amministrazione in materia di attribuzione nuove cariche nel caso di recesso o decesso di associato componente il consiglio direttivo e nello specifico prevedendo che nell'articolo 10 del vigente statuto sia rimossa la frase "In caso di recesso o decesso di un consigliere gli subentrerà, per il mandato residuo, il primo dei non eletti", e vengano invece inserite le seguenti frasi: "nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".
Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea all'unani- mità dei presenti approva quanto proposto dal Presidente e
DELIBERA
- di estendere il diritto di voto attivo e passivo a tutti gli associati con conseguente rimozione dagli articoli 7 e 9 dello statuto del termine "maggiorenni";
- di modificare il funzionamento dell'organo di amministrazione in materia di attribuzione nuove cariche nel caso di recesso o decesso di associato componente il consiglio direttivo e nello specifico prevedendo che nell'articolo 10 del vigente statuto sia rimossa la frase "In caso di recesso o decesso di un consigliere gli subentrerà, per il mandato residuo, il primo dei non eletti" e vengano invece inserite le seguenti frasi: "nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".
Lo statuto nella sua versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me fattane al costituito.
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 117/2017 e successive proroghe.
Le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Poichè non vi è altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti cinquanta.
Del presente verbale in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su un foglio per tre facciate oltre la presente ho dato lettura al costituito che lo approva.
LUCA GIUSEPPE SCALVINI - MARIO FERNANDES NOTAIO
BAGNOLO MELLA, VIA PIETRO NENNI N.14, 30 maggio 2022.